Logo Alfano Falcone Studio
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Da oltre venticinque anni esercitiamo con professionalità la nostra attività in vari ambiti giuridici su tutto il territorio nazionale.

La nostra esperienza ci ha permesso di assistere con successo numerosi clienti, offrendo consulenza legale personalizzata e  servizi altamente qualificati e specializzati. Ci appoggiamo a varie figure professionali per garantire ai nostri clienti il miglior servizio.

Il rapporto umano e fiduciario con il cliente ha grande importanza per noi e aggiunge valore ai servizi offerti.

LO STUDIO legale

alfano-falcone

Lo Studio legale Alfano-Falcone è stato fondato nel 1995 dall’avv. Francesco Alfano e dall'avv. Angela Falcone.

Fin dall’inizio dell’attività, lo studio ha avuto la fortuna di collaborare con vari professionisti, creando una rete di rapporti a supporto della propria clientela.

Nel corso degli anni, lo studio ha contribuito alla formazione di diversi avvocati che hanno poi proseguito la propria attività in autonomia.

Con oltre venticinque anni di esperienza, ci impegniamo sempre con professionalità nei diversi ambiti giuridici per garantire ai nostri clienti un servizio di grande qualità.

chi siamo

Attualmente lo studio è composto dagli avvocati Francesco Alfano, Angela Falcone e Luigi Cambiaso.

GLI AVVOCATI >

chi siamo

Attualmente lo studio è composto dagli avvocati Francesco Alfano e Angela Falcone.

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AREE DI ATTIVITà

Lo studio è abilitato al gratuito patrocinio sia in campo civile che penale e presta attività di consulenza ed assistenza giudiziale. Offriamo un servizio specializzato soprattutto in ambito civile, con l’abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature superiori.

NEWS

Benvenuti nella sezione Ultime News del nostro studio legale. Qui troverete aggiornamenti cruciali, articoli e novità sui cambiamenti normativi e giurisprudenziali, mantenendovi informati e preparati.

29 gennaio 2025
Al contratto concluso tra un professionista e l’amministratore di condominio, per conto dei condomini, si applica la disciplina a tutela del consumatore? Un consolidato orientamento della Corte di Cassazione ritiene che al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale. Il Tribunale di Milano, tuttavia, ha recentemente dubitato della correttezza di tale conclusione, rimettendo la questione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia, nel 2020, ha anzitutto ricordato che ai sensi della direttiva n. 93 del 2013, la nozione di 'consumatore' deve intendersi riferita a qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale' Pertanto, ad avviso della CGUE, poiché il condominio non rientra nella nozione di persona fisica, allo stesso modo non può essere considerato consumatore ai fini dell’applicazione della direttiva citata. Allo stesso tempo, però, la Corte ha affermato che una giurisprudenza nazionale come quella della Corte di cassazione, che applica ai predetti contratti la disciplina a tutela del consumatore, non viola il diritto dell’Unione Europea, poiché gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione delle norme della suddetta direttiva a soggetti che non siano consumatori ai sensi della stessa. Avv. Luigi Cambiaso
29 gennaio 2025
Al contratto concluso tra un professionista e l’amministratore di condominio, per conto dei condomini, si applica la disciplina a tutela del consumatore? Un consolidato orientamento della Corte di Cassazione ritiene che al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale. Il Tribunale di Milano, tuttavia, ha recentemente dubitato della correttezza di tale conclusione, rimettendo la questione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia, nel 2020, ha anzitutto ricordato che ai sensi della direttiva n. 93 del 2013, la nozione di 'consumatore' deve intendersi riferita a qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale' Pertanto, ad avviso della CGUE, poiché il condominio non rientra nella nozione di persona fisica, allo stesso modo non può essere considerato consumatore ai fini dell’applicazione della direttiva citata. Allo stesso tempo, però, la Corte ha affermato che una giurisprudenza nazionale come quella della Corte di cassazione, che applica ai predetti contratti la disciplina a tutela del consumatore, non viola il diritto dell’Unione Europea, poiché gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione delle norme della suddetta direttiva a soggetti che non siano consumatori ai sensi della stessa. Avv. Luigi Cambiaso
29 gennaio 2025
Gli usi civici nascono a seguito della disgregazione dell’Impero Romano d’Occidente, con la. contrapposizione del c.d. dominio utile (effettivo esercizio del diritto) al c.d. dominio diretto(effettiva titolarità del diritto). Ad esercitarli sono concretamente individui, ma non per sé, bensì come membri di una collettività. Gli usi civici possono gravare sia su beni privati che su beni pubblici (cioè beni che a loro volta appartengono ad enti collettivi, solitamente i comuni), nel primo caso vengono detti usi civici in re aliena, nel secondo usi civici in re propria. Con la Legge n. 1776/1927 il legislatore ha manifestato l’intenzione di superare gli usi civici gravanti su beni privati, prevedendone la liquidazione, con compensazione delle comunità che ne beneficiavano. Tuttavia, negli anni più recenti, con la Legge n. 168/2017, gli usi civici sono stati valorizzati nella consapevolezza delle loro funzioni di rilievo costituzionale: tutela del paesaggio, dell’ambiente e della funzione sociale della proprietà privata. Pur non superando il procedimento di liquidazione previsto nel 1927, si è comunque deciso di introdurre alcune garanzie nei confronti dei beni privati gravati da usi civici: essi sono stati sottoposti a vincolo paesaggistico e sono stati resi inalienabili. Sulla previsione di inalienabilità si è pronunciata, tuttavia, la Corte costituzionale, dichiarandone la illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 42 Cost., poiché ritenuta eccessivamente omprimente del diritto di proprietà e non giustificata dalle esigenze di tutela dei beni, pienamente soddisfatte dall’apposizione del vincolo paesaggistico. Di conseguenza, i beni privati gravati da usi civici sono oggi alienabili. I beni gravati da usi civici in re propria, dal canto loro, sono stati oggetto di una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione riguardante il tema della loro espropriabilità per pubblica utilità. In merito si è detto che se, da un lato, è vero che l’uso civico ha una funzione pubblicistica, perché preserva interessi generali, dall’altro lato, l’espropriazione per pubblica utilità è ammessa laddove le ragioni di pubblica utilità correlate alla realizzazione dell’opera pubblica su quel terreno prevalgono sulle ragioni sottese alla conservazione dell’uso civico. Le Sezioni Unite, inoltre, hanno affermato la necessità di un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il successivo provvedimento espropriativo, che non può determinare l’estinzione dell’uso civico ed il trasferimento dei relativi diritti sull’indennità di espropriazione. Avv. Luigi Cambiaso
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