Al contratto concluso tra un professionista e l’amministratore di condominio, per conto dei condomini, si applica la disciplina a tutela del consumatore?
Un consolidato orientamento della Corte di Cassazione ritiene che al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.
Il Tribunale di Milano, tuttavia, ha recentemente dubitato della correttezza di tale conclusione, rimettendo la questione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia, nel 2020, ha anzitutto ricordato che ai sensi della direttiva n. 93 del 2013, la nozione di 'consumatore' deve intendersi riferita a qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto
della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale'
Pertanto, ad avviso della CGUE, poiché il condominio non rientra nella nozione di persona fisica, allo stesso modo non può essere considerato consumatore ai fini dell’applicazione della direttiva citata.
Allo stesso tempo, però, la Corte ha affermato che una giurisprudenza nazionale come quella della Corte di cassazione, che applica ai predetti contratti la disciplina a tutela del consumatore, non viola il diritto dell’Unione Europea, poiché gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione delle norme della suddetta direttiva a soggetti che non siano consumatori ai sensi della stessa.
Avv. Luigi Cambiaso
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