La legge (art. 12 bis L. 898 del 1970) prevede la possibilità per il coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, di ottenere una percentuale pari al 40% dell’indennità di fine rapporto (TFR) percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
La percentuale va calcolata in base alla durata del matrimonio e agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
La norma trova fondamento nel principio di solidarietà tra i coniugi di cui all'art. 143 c.c., ritenendo il TFR un'entità economica maturata dall'ex coniuge nel corso del rapporto di lavoro durante il matrimonio.
Per ottenere il riconoscimento di tale diritto al coniuge divorziato devono sussistere due presupposti: la titolarità dell'assegno divorzile con cadenza periodica (non una tantum) e lo stato civile libero.
In presenza di tali presupposti l'ex coniuge che voglia ottenere la quota di T.F.R. spettantegli dovrà proporre ricorso ex art. 12 bis l. 898/1970 al Tribunale competente chiedendo al Giudice di disporre in proprio favore l'attribuzione della quota percentuale dell'indennità di fine rapporto dovuta all'ex coniuge e, nel caso in cui il lavoratore non l'abbia ancora percepita, di ordinare al datore di lavoro il pagamento della percentuale tenendo conto, nei parametri di calcolo, del periodo in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro, e quindi della data di assunzione dell'ex coniuge lavoratore e della data della sentenza di divorzio.
Avv. Angela Falcone
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