Secondo quanto previsto dal comma XIV dell'art. 1129 del codice civile l'amministratore condominiale, all'atto della accettazione della sua nomina e degli eventuali rinnovi, deve specificare in maniera analitica l'importo del compenso richiesto per lo svolgimento del suo incarico.
Poiché tale specificazione è prevista a pena di nullità, ne consegue che l'amministratore, in difetto di tale dichiarazione, non ha diritto al pagamento del compenso. Inoltre, e si tratta di una questione ancora più grave per l'intero condominio, diventano inefficaci tutti gli atti compiuti dall'amministratore nel corso della sua attività, quali convocazioni di assemblea, diffide, recupero crediti, bilanci.
Questo emerge dall'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, n. 12927 del 22/04/2022, che ha affrontato proprio la questione delle conseguenze della nullità della nomina dell'amministratore condominiale.
Sarà, quindi, buona norma, sia nell'interesse del nominando amministratore condominiale sia di tutti i condomini, pretendere dall'amministratore, al momento della accettazione della sua nomina, la consegna di un preventivo nel quale vengano specificate in maniera analitica tutte le voci del compenso richiesto, sia per la gestione ordinaria del Condominio sia per quella straordinaria.
Poiché, naturalmente, il compenso richiesto dovrà essere approvato dai condomini, è più che opportuno che vengano allegati all'avviso di convocazione dell'assemblea che dovrà decidere sulla nomina i preventivi dei possibili candidati, in modo che al momento dell'accettazione della carica da parte dell'amministratore nominato sussistano tutti i requisiti della nomina stessa.
Questo eviterà in futuro questioni sia in ordine al compenso dell'amministratore sia in ordine alla validità degli atti compiuti dallo stesso,
per una serena gestione condominiale.
Avv. Francesco Alfano
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