Gli usi civici nascono a seguito della disgregazione dell’Impero Romano d’Occidente, con la. contrapposizione del c.d. dominio utile (effettivo esercizio del diritto) al c.d. dominio diretto(effettiva titolarità del diritto).
Ad esercitarli sono concretamente individui, ma non per sé, bensì come membri di una collettività. Gli usi civici possono gravare sia su beni privati che su beni pubblici (cioè beni che a loro volta appartengono ad enti collettivi, solitamente i comuni), nel primo caso vengono detti usi civici in re aliena, nel secondo usi civici in re propria.
Con la Legge n. 1776/1927 il legislatore ha manifestato l’intenzione di superare gli usi civici gravanti su beni privati, prevedendone la liquidazione, con compensazione delle comunità che ne beneficiavano.
Tuttavia, negli anni più recenti, con la Legge n. 168/2017, gli usi civici sono stati valorizzati nella consapevolezza delle loro funzioni di rilievo costituzionale: tutela del paesaggio, dell’ambiente e della funzione sociale della proprietà privata.
Pur non superando il procedimento di liquidazione previsto nel 1927, si è comunque deciso di introdurre alcune garanzie nei confronti dei beni privati gravati da usi civici: essi sono stati sottoposti a vincolo paesaggistico e sono stati resi inalienabili.
Sulla previsione di inalienabilità si è pronunciata, tuttavia, la Corte costituzionale, dichiarandone la illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 42 Cost., poiché ritenuta eccessivamente omprimente del diritto di proprietà e non giustificata dalle esigenze di tutela dei beni, pienamente soddisfatte dall’apposizione del vincolo paesaggistico. Di conseguenza, i beni privati gravati da usi civici sono oggi alienabili. I beni gravati da usi civici in re propria, dal canto loro, sono stati oggetto di una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione riguardante il tema della loro espropriabilità per pubblica utilità.
In merito si è detto che se, da un lato, è vero che l’uso civico ha una funzione pubblicistica, perché preserva interessi generali, dall’altro lato, l’espropriazione per pubblica utilità è ammessa laddove le ragioni di pubblica utilità correlate alla realizzazione dell’opera pubblica su quel terreno prevalgono sulle ragioni sottese alla conservazione dell’uso civico.
Le Sezioni Unite, inoltre, hanno affermato la necessità di un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il successivo provvedimento espropriativo, che non può determinare l’estinzione dell’uso civico ed il trasferimento dei relativi diritti sull’indennità di espropriazione.
Avv. Luigi Cambiaso
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