L’istituto dell’impresa familiare regolamenta i rapporti all’interno della famiglia, allorquando un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado e convivente more uxorio) presti in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nella stessa impresa.
L’impresa si costituisce in base alla volontà dei familiari, manifestata tramite accordo o comportamento concludente; non è necessario, dunque, uno specifico atto costitutivo dell'impresa familiare.
La stipula di un atto costitutivo, nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, tuttavia, si rende necessaria al fine di godere dei benefici fiscali riservati alle imprese familiari.
Così come accade per l’atto costitutivo, pertanto, di regola lo scioglimento dell’impresa familiare avviene mediante la stipula di un apposito accordo, nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, da parte di tutti i partecipanti.
Tuttavia, ove uno dei partecipanti all’impresa familiare voglia rinunciare alla sua partecipazione all'impresa, senza però coinvolgere gli altri, può anche optare per l’esercizio del diritto di recesso unilaterale.
Infatti, sia la dottrina che la giurisprudenza concordano nel ritenere ammissibile il recesso unilaterale dall’impresa familiare, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da parte del partecipante (cfr. C. Cass. n. 13390/1992).
Lo studio legale Alfano-Falcone ha recentemente assistito un cliente nella pratica di recesso unilaterale dall’impresa familiare, anche in fase di stipula della relativa scrittura privata autenticata di fronte al Notaio.
Avv. Luigi Cambiaso
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