Sul punto, come rilevato dall’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, si erano delineati due contrapporti orientamenti.
Il primo orientamento affermava che, per il principio dell'accessione (art. 934 cod. civ.), la costruzione su suolo comune è anch'essa comune, mano a mano che si innalza, salvo contrario accordo scritto ad substantiam (art. 1350 cod. civ.); pertanto, per l'attribuzione in proprietà esclusiva, ai contitolari dell'area comune, dei singoli piani che compongono la costruzione, sono inidonei sia il corrispondente possesso esclusivo del piano, sia il relativo accordo verbale, sia il proporzionale diverso contributo alle spese (Cass. Civ. n. 11120/1997).
Un secondo e più recente orientamento – fatto proprio dai giudici di merito – invece, affermava che la disciplina sull'accessione, contenuta nell'art. 934 cod. civ., si riferisce solo alle costruzioni su terreno altrui, mentre alle costruzioni eseguite da uno dei comproprietari su terreno comune non si applica tale disciplina, ma quella in materia di comunione, con la conseguenza che la comproprietà della nuova opera sorge a favore dei condomini non costruttori solo se essa sia realizzata in conformità a detta disciplina, ossia con il rispetto delle norme che dettano i limiti che ciascun comproprietario deve osservare nell'uso della cosa comune, mentre le opere abusivamente realizzate non possono considerarsi beni condominiali per accessione, ma vanno considerate appartenenti al
comproprietario costruttore e rientranti nella sua esclusiva sfera giuridica (Cass. Civ. n. 4120/2001; Cass. Civ. n. 7523/2007).
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, dirimendo il contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto di dover dare continuità al primo dei suddetti orientamenti, affermando che la costruzione realizzata da uno solo dei comproprietari sul fondo comune è anch’essa comune, per effetto del principio della accessione (art. 934 cod.civ.).
È fatto salvo, però, il diverso accordo concluso e redatto dagli interessati in forma scritta ad substantiam (Cass. civ., Sez. Un., n. 3873/2018).
Avv. Luigi Cambiaso
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